Superbonus: pubblicata la legge 38/2023. Ecco tutte le novità

Legge 38/2023

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 38/2023 legge di conversione del dl 11/2023 (decreto blocca cessioni) contenente urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Queste le principali novità:

  • proroga di 6 mesi per le unifamiliari;
  • divieto di acquisto dei crediti per le Pubbliche Amministrazioni;
  • conversione dei crediti acquisiti dalla Banche in Buoni del Tesoro Poliennali;
  • responsabilità solidale e documentazione necessaria per eliminarla;
  • stop alla cessione del credito e modifiche al sistema di eccezioni;
  • allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta;
  • abrogazione dei “vecchi” meccanismi di cessione;
  • norme di interpretazione autentica dei progetti in variante per il Superbonus 110% e per l’utilizzo della cessione del credito;
  • le norme di interpretazione autentica su cessione a SAL;
  • visto di conformità;
  • asseverazione sisma-bonus e attestazione SOA;
  • compensazione orizzontale;
  • remissione in bonis al 30 novembre 2023.

Proroga Superbonus unifamiliari

L’art. “01” del 11/2023 introdotto della legge 38/2023 prevede una proroga importante per le villette (edifici unifamiliari): ben 6 mesi in più per ultimare i lavori, sempre che alla data del 30 settembre 2022 siano stati completati lavori per il 30% dell’intervento complessivo.

Art. 01

Proroga del termine relativo alle spese sostenute per interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche).
1. All’articolo 119, comma 8 – bis , secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: “entro il 31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2023”

Regioni e Provincie

Nei mesi scorsi gli operatori del settore avevano puntato le loro speranze verso le pubbliche amministrazioni, le quali avevano mostrato l’interesse di procedere con l’acquisto dei dei crediti bloccati. In particolare, gli enti avrebbero assunto un ruolo fondamentale nella vita della maxi-detrazione, ma questa è un’altra storia. La legge 38/2023 va a confermare quanto già previsto dal decreto blocca crediti, confermando il divieto per le P.A. di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzione per la cessione del credito e sconto in fattura.

Art.1-quinquies

Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) .

Superbonus e Btp

L’art 1-sexies prevede che le banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario potranno utilizzare i crediti d’imposta legati agli interventi del Superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022. Tali enti, potranno sottoscrivere emissioni di Btp con scadenza non inferiore a 10 anni, nel limite del 10% della quota annuale eccedente i crediti di imposta e a condizione che il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. Inoltre, è consento il primo utilizzo potrà essere effettuato in relazione alle emissioni ordinarie effettuate a partire dal primo gennaio 2028.

Art.1-sexies

Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d’imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d’imposta al fine di sottoscrivere emissioni di
buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d’imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale
nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le modalità applicative del presente comma.

Responsabilità solidale

L’art.1 comma 6-bis prevede un’alleggerimento della responsabilità solidale per i soggetti che acquistano crediti da una banca. Infatti, tale modifica alleggerirebbe ulteriormente l’ambito dell’esclusione dal concorso di violazione, a condizione che il soggetto cedente (banca) rilasci un’attestazione di possesso della documentazione relativa alle opere che hanno realizzato il credito d’imposta.

Ecco la check list dei documento che esonerano dalla responsabilità solidale:

  1. titolo abilitativo oppure dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel caso di edilizia libera, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e non necessitano di titolo;
  2. notifica preliminare ASL oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese in caso di interventi su parti comuni;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica: relazione tecnica (legge 10), APE / APE convenzionale, oppure dichiarazione sostitutiva che attesti la non necessità di tale documentazione;
  8. visto di conformità rilasciato dal commercialista;
  9. attestazione delle banche o istituti di credito che intervengono nelle cessioni di avvenuta segnalazione delle operazioni sospette (art. 35 dlgs 231/2007) o di astensione (art. 42 dlgs 231/2007).
  10. asseverazione sisma-bonus (allegati del dm 329/2020).
  11. contratto d’appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Art. 1 comma 6-bis

Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all’articolo 122- bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione ediliziaposti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
b) notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
c) visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e c) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
i) un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata
e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli
in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
i -bis ) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità
per l’attestazione, da parte di professionisti abili tati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
i -ter ) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Interventi esclusi dal decreto blocca cessioni

L’art.2 della legge 38/2023 prevede a partire dal 17 febbraio 2023 il divieto di utilizzare sconto in fattura e cessione del credito per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, ecc. Tuttavia, la norma consente la cessione del credito e lo sconto in fattura per i seguenti interventi:

  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • sisma-bonus.

Barriere architettoniche

Le disposizioni rientranti all’interno del comma 1 non vengono applicate alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del 34/2020.

Sisma-bonus

La detrazione fiscale viene riconosciuta a chi procederà con l’acquisto di un immobile demolito e ricostruito nelle zone a rischio sismico 1,2 e 3  e abbia richiesto il titolo abilitativo entro il 16 febbraio 2023.

Art. 2 comma 2 lettera c)

per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Zona a rischio sismico

Il territorio italiano è stato classificato e suddiviso in zone, in base all’intensità e frequenza dei terremoti del passato.

Sono previste 4 zone sismiche (la 1 è quella con il rischio più alto):

  • Zona 1  (rischio alto): Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Molise, Campania, Sicilia.
  • Zona 2  (rischio medio alta): Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Basilicata.
  • Zona 3  (rischio media alta): Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte.
  • Zona 4  (rischio bassa): Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

Per conoscere i dettagli della zonizzione sismica, ti rimando al portale della Protezione Civile.

\"pericolosità-sismica\"

pericolosità-sismica

Superbonus spalma-crediti

All’interno dell’art. 2 è stato aggiunto il comma 8 quinquies che dà la possibilità ai contribuenti di optare per la detrazione in 10 quote annuali di pari importo, per tutte le spese sostenute dal primo gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per il periodo d’imposta del 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. Infine, l’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Art.2 comma 8 quinquies

Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023. L’opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

SOA

L’art.2 ter prevede nome di interpretazione autentica in materia di condizioni per le detraibilità delle spese. Il comma 1 lettera riscrive le disposizione riguardante l’obbligo SOA. In particolare, la soglia dei 516.000 euro va calcolata in relazione a ciascun contratto di appalto o subappalto e non sul valore complessivo dell’intervento.

art.2 – ter comma 1 lettera d

l’articolo 10 -bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:
1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell’occorrente
qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10- bis oppure di documentare al committente o all’impresa appaltatrice l’avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;
2) il limite di 516.000 euro di cui all’alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10 -bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;
3) le disposizioni del predetto articolo 10 -bis, essendo riferite alle spese sostenute per l’esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l’acquisto di unità immobiliari

Remissione in bonis entro il 30 novembre

Nel caso in cui non si è si riusciti ad inoltrare le comunicazioni per la opzione di cessione del credito o sconto in fattura entro il 31 marzo 2023, ci si potrà avvalere della remissione in bonis di cui al comma 1, dell’art. 2 del dl 16/2012.

Ti allego le legge 38/2023 e il testo coordinato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto